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AGEVOLAZIONI FISCALI

 

36%

 

detrazione fiscale su ristrutturazioni e materiali

 

55%

 

detrazione fiscale sulle opere per il risparmio energetico

 

10%

 

iva agevolata su ristrutturazioni e acquisto materiali

                     

news:

11-12-11

 

la detrazione del 36% diventa permanente!

 

news:

19-12-11

  nuove regole per la detrazione fiscale 36%: scompare la norma che consentiva agli over 75enni di detrarre in 5 rate (detrazione 10 anni anche per loro)  

news:

11-12-11

 

dal 01-10-12 fino al 31-12-13 l'Iva del 10 e del 21% viene incrementata del 2%.

dal 01-01-14 l'Iva viene ulteriormente incrementata dello 0,5%.

     

 

news:

11-12-11

 

la detrazione del 55% per la riqualificazione energetica viene prorogata fino al 31-12-12.

dal 01-01-13 la percentuale scenderà al 36%.

 

     

 

premessa: si tratta di una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, quindi una detrazione sulla tassa IRPEF e non, come molti credono, un rimborso da parte dello Stato o uno sconto da parte delle Imprese.

 

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detrazione fiscale del 36% sulle ristrutturazioni edilizie e sull'acquisto materiali dall'impresa esecutrice

scarica la guida ufficiale dell'agenzia delle entrate

 

La legge finanziaria 2010 ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 il termine per fruire della detrazione del 36% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

 

I contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) le spese sostenute fino al 31 dicembre 2012 per la ristrutturazione di case di abitazione e delle parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato, per un limite di spesa massima di 48.000 euro da ripartire in dieci anni.

 

Dal 1° ottobre 2006, l’importo massimo di spesa (48.000 euro), per cui è possibile fruire dell’agevolazione Irpef, va riferito alla singola unità immobiliare e non più ad ogni persona fisica che abbia sostenuto le spese. Di conseguenza, tale ammontare va suddiviso fra tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione (ad esempio marito e moglie cointestatari di un’abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull’ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro). 

 

Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese; in sostanza i soggetti di seguito indicati:

- il proprietario o il nudo proprietario;

- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

- chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato;

- i soci di cooperative divise e indivise;

- i soci delle società semplici;

- gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

 

La detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.

 

Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle per l’esecuzione dei lavori, sono comprese: 

- le spese per l’acquisto dei materiali;
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
- le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
- le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71);
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
- gli oneri di urbanizzazione;
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

 

Per fruire della detrazione è necessario che le spese detraibili siano pagate tramite bonifico bancario o postale, dove risulti la causale del versamento (Bonifico ai sensi L. 449/97 art. 1 c. 3), il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. La causale dovrà essere così scritta: "Bonifico ai sensi L. 449/97 art. 1 c. 3 - codice fiscale cliente - codice fiscale impresa".

Se vi sono più soggetti che sostengono la spesa e intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di tutti coloro che sono interessati al beneficio fiscale.

NB: molte banche hanno già predisposti i moduli precompilati (sia allo sportello che on-line); se possibile richiedere quello precompilato per evitare errori.

 

detrazione fiscale del 55% sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici

scarica la guida ufficiale dell'agenzia delle entrate

 

La legge finanziaria 2010 ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 il termine per fruire della detrazione del 55% delle spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici.

 

L'UNICA MODIFICA rispetto agli anni precedenti è che gli importi delle spese saranno detraibili in dieci anni anziché in cinque.

 

I contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o dall'imposta sul reddito delle società (Ires) le spese sostenute fino al 31 dicembre 2011 per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

La detrazione va ripartita in 10 anni.

 

Possono beneficiare della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono l'immobile oggetto di intervento.
 

In particolare, sono ammessi all'agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

 

Tra le persone fisiche possono fruire dell'agevolazione anche:
- i titolari di un diritto reale sull'immobile;
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
- gli inquilini;
- chi detiene l'immobile in comodato.


Va comunque precisato che i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi li utilizza; pertanto per una società non è possibile fruire della detrazione in riferimento ad immobili locati.

 

Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori.

 

La detrazione d'imposta del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, ad esempio, la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio).
Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico, sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire soltanto dell'uno o dell'altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti per l'agevolazione prescelta.

 

gli interventi interessati alla detrazione sono:-

a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie, attraverso: fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;
b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso: miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso; miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni; 

c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso: fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento; smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.

 

I DOCUMENTI DA TRASMETTERE

 

Occorre trasmettere all'Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori:

- copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica (pag 29 del decreto);
- la scheda informativa (pag 38 del decreto), relativa agli interventi realizzati.
 

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'Enea, coincide con il giorno del cosiddetto collaudo (e non di effettuazione dei pagamenti). 

Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). 

 

La trasmissione può avvenire in via telematica, attraverso il sito www.acs.enea.it, oppure si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di novanta giorni dal termine dei lavori.
L'indirizzo presso cui inviare la documentazione è il seguente:

ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile
Via Anguillarese 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma)
va indicato il riferimento: Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica.

 

 

iva agevolata al 10% sui lavori di ristrutturazione e sull'acquisto dei materiali dall'impresa esecutrice

 

La Finanziaria 2010 ha disposto che il regime agevolato dell’Iva diventi permanente (in precedenza era stata invece fissata al 31 dicembre 2011 la data di validità dello stesso).

 

Il regime agevolato prevede l’applicazione dell’Iva ridotta al 10% per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali.

La vendita di beni restano assoggettate alla aliquota Iva ridotta invece solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. 

 

Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:
- ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
- ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
- alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
- alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.
-

In quest'ultimo caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 20% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.

 

 

 

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L.re Duca Degli Abruzzi, 84

00121 - Roma

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