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AGEVOLAZIONI FISCALI |
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36% |
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detrazione fiscale su ristrutturazioni e
materiali |
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55% |
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detrazione fiscale sulle opere per il
risparmio energetico |
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10% |
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iva agevolata su ristrutturazioni e acquisto
materiali |
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news:
11-12-11 |
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la detrazione del 36% diventa permanente! |
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news:
19-12-11 |
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nuove regole per la detrazione fiscale 36%:
scompare la norma che consentiva agli over
75enni di detrarre in 5 rate (detrazione 10
anni anche per loro) |
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news:
11-12-11 |
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dal 01-10-12 fino al 31-12-13 l'Iva del 10 e
del 21% viene incrementata del 2%.
dal 01-01-14 l'Iva viene ulteriormente
incrementata dello 0,5%. |
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news:
11-12-11 |
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la detrazione del 55% per la
riqualificazione energetica viene prorogata
fino al 31-12-12.
dal 01-01-13 la percentuale scenderà al 36%. |
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premessa:
si tratta di una detrazione dall'imposta sul reddito
delle persone fisiche, quindi una detrazione sulla tassa
IRPEF e non, come molti credono, un rimborso da parte
dello Stato o uno sconto da parte delle Imprese. |
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detrazione fiscale del 36%
sulle ristrutturazioni edilizie e sull'acquisto
materiali dall'impresa esecutrice |
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La legge
finanziaria 2010 ha prorogato fino
al 31 dicembre 2012 il
termine per fruire della detrazione del 36% delle spese
sostenute per i lavori di recupero del patrimonio
edilizio. |
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I
contribuenti hanno la possibilità di detrarre
dall’imposta sul reddito delle
persone fisiche (Irpef) le spese
sostenute fino al 31 dicembre 2012 per la
ristrutturazione di case di abitazione e delle parti
comuni di edifici residenziali situati nel territorio
dello Stato, per un limite di spesa massima di 48.000
euro da ripartire in dieci anni. |
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Dal 1°
ottobre 2006, l’importo massimo di spesa (48.000
euro), per cui è possibile fruire dell’agevolazione
Irpef, va riferito
alla singola unità immobiliare e non
più ad ogni persona fisica che
abbia sostenuto le spese. Di conseguenza, tale ammontare
va suddiviso fra tutti i soggetti aventi diritto alla
detrazione (ad
esempio marito e moglie cointestatari di un’abitazione
possono calcolare la detrazione spettante sull’ammontare
complessivo di spesa di 48.000 euro). |
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Possono
beneficiare dell’agevolazione non
solo i proprietari degli immobili ma
anche tutti
coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili
oggetto degli interventi e
che ne sostengono le relative spese; in sostanza i
soggetti di seguito indicati:
- il
proprietario o il nudo proprietario;
- il titolare
di un diritto reale di godimento (usufrutto,
uso, abitazione o superficie);
- chi occupa
l’immobile a titolo di locazione o comodato;
- i soci di
cooperative divise e indivise;
- i soci
delle società semplici;
- gli
imprenditori individuali, limitatamente agli immobili
che non rientrano fra quelli strumentali o merce. |
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La detrazione
Irpef riguarda le spese
sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione
straordinaria, le opere di restauro e risanamento
conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per
i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.
Tra le spese
per le quali compete la detrazione, oltre
a quelle per l’esecuzione dei lavori, sono comprese:
- le spese
per l’acquisto dei materiali;
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni
professionali connesse;
- le spese per prestazioni professionali comunque
richieste dal tipo di intervento;
- le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi
della legge 46/90 (impianti
elettrici) e
delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge
1083/71);
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità
dei lavori alle leggi vigenti;
- le spese per l’effettuazione di perizie e
sopralluoghi;
- l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i
diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e
le denunzie di inizio lavori;
- gli oneri di urbanizzazione;
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla
realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti
stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi
agevolati (decreto
n. 41 del 18 febbraio 1998). |
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Per fruire della detrazione è necessario che le spese
detraibili siano pagate
tramite bonifico bancario o postale, dove risulti la
causale del versamento (Bonifico
ai sensi L. 449/97 art. 1 c. 3), il codice fiscale
del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di
partita Iva del beneficiario del pagamento. La
causale dovrà essere così scritta: "Bonifico
ai sensi L. 449/97 art. 1 c. 3 - codice fiscale cliente
- codice fiscale impresa".
Se vi sono più soggetti che sostengono la spesa e
intendono fruire della detrazione, il bonifico deve
riportare il numero di codice fiscale di tutti coloro
che sono interessati al beneficio fiscale.
NB: molte
banche hanno già predisposti i moduli
precompilati (sia
allo sportello che on-line); se possibile richiedere
quello precompilato per evitare errori. |
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detrazione fiscale del 55%
sugli interventi di riqualificazione energetica degli
edifici |
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scarica la guida ufficiale dell'agenzia delle entrate |
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La legge
finanziaria 2010 ha prorogato fino
al 31 dicembre 2011 il
termine per fruire della detrazione del 55% delle spese
sostenute per i lavori di riqualificazione energetica
degli edifici.
L'UNICA
MODIFICA rispetto agli anni precedenti è che gli importi
delle spese saranno detraibili in dieci anni anziché in
cinque. |
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I
contribuenti hanno la possibilità di detrarre
dall’imposta sul reddito delle
persone fisiche (Irpef) o
dall'imposta sul reddito delle società (Ires) le
spese sostenute fino al 31 dicembre 2011
per gli interventi di riqualificazione energetica
degli edifici.
La detrazione
va ripartita in 10 anni. |
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Possono
beneficiare della detrazione tutti
i contribuenti residenti
e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che
possiedono l'immobile oggetto di intervento.
In
particolare, sono ammessi all'agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e
professioni;
- i contribuenti che conseguono reddito d'impresa
(persone fisiche, società di persone, società di
capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività
commerciale.
Tra le
persone fisiche possono fruire dell'agevolazione anche:
- i titolari di un diritto reale sull'immobile;
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni
condominiali;
- gli inquilini;
- chi detiene l'immobile in comodato.
Va comunque precisato che i benefici per la
riqualificazione energetica degli immobili spettano solo
a chi li utilizza; pertanto per una società non è
possibile fruire della detrazione in riferimento ad
immobili locati.
Sono ammessi
a fruire della detrazione anche i familiari conviventi
con il possessore o detentore dell'immobile oggetto
dell'intervento (coniuge,
parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo
grado) che
sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. |
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La detrazione
d'imposta del 55% non
è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste
per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge
nazionali (quale,
ad esempio, la detrazione del 36% per il recupero del
patrimonio edilizio).
Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia
nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico,
sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il
contribuente potrà fruire soltanto dell'uno o dell'altro
beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti
previsti per l'agevolazione prescelta. |
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gli interventi interessati alla detrazione sono:-
a) interventi
che comportino una riduzione della trasmittanza termica
U degli elementi opachi costituenti l'involucro
edilizio, comprensivi delle opere provvisionali e
accessorie, attraverso: fornitura e messa in opera
di materiale coibente per il miglioramento delle
caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche
necessari alla realizzazione di ulteriori strutture
murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il
miglioramento delle caratteristiche termiche delle
strutture esistenti; demolizione e ricostruzione
dell'elemento costruttivo;
b) interventi
che comportino una riduzione della trasmittanza termica
U delle finestre comprensive degli infissi attraverso:
miglioramento delle caratteristiche termiche delle
strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di
una nuova finestra comprensiva di infisso; miglioramento
delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati
esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
c) interventi
impiantistici concernenti la climatizzazione invernale
e/o la produzione di acqua calda attraverso:
fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature
termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché
delle opere idrauliche e murarie necessarie per la
realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici
organicamente collegati alle utenze, anche in
integrazione con impianti di riscaldamento; smontaggio e
dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale
esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera
di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche,
elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e
murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte,
di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione. |
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I DOCUMENTI DA TRASMETTERE
Occorre trasmettere all'Enea,
entro 90 giorni dalla fine dei lavori:
- copia dell'attestato di certificazione o di
qualificazione energetica (pag
29 del decreto);
- la scheda informativa (pag
38 del decreto), relativa agli interventi
realizzati.
La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine
per l'invio della documentazione all'Enea, coincide con
il giorno del cosiddetto collaudo (e
non di effettuazione dei pagamenti).
Se, in considerazione del tipo di intervento, non è
richiesto il collaudo, il contribuente può provare la
data di fine lavori con altra documentazione emessa da
chi ha eseguito i lavori (o
dal tecnico che compila la scheda informativa).
La trasmissione può avvenire in via
telematica, attraverso il sito www.acs.enea.it,
oppure si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata
con ricevuta semplice, sempre entro il termine di
novanta giorni dal termine dei lavori.
L'indirizzo presso cui inviare la documentazione è il
seguente:
ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e
sviluppo sostenibile
Via Anguillarese 301 - 00123 Santa Maria di Galeria
(Roma)
va indicato il riferimento: Detrazioni fiscali -
riqualificazione energetica. |
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iva agevolata al 10% sui lavori
di ristrutturazione e sull'acquisto dei materiali
dall'impresa esecutrice |
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La Finanziaria 2010 ha disposto che il regime agevolato
dell’Iva diventi permanente (in
precedenza era stata invece fissata al 31 dicembre 2011
la data di validità dello stesso). |
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Il regime agevolato prevede l’applicazione dell’Iva
ridotta al 10% per
le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili
residenziali.
La vendita di beni restano assoggettate alla aliquota
Iva ridotta invece solo se la relativa fornitura è posta
in essere nell’ambito del contratto di appalto. |
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Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:
- ai materiali o ai beni forniti da un soggetto
diverso da quello che esegue i lavori;
- ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal
committente;
- alle prestazioni professionali, anche se effettuate
nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero
edilizio;
- alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di
subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.
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In quest'ultimo caso la ditta subappaltatrice deve
fatturare con Iva al 20% alla ditta principale che,
successivamente, fatturerà la prestazione al committente
con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo. |
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